Nel supercondominio le modalità di formazione dell’assemblea dipende dagli argomenti all’ordine del giorno. Ed invero l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile prevede una serie di particolari adempimenti per la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea nei supercondomìni. In particolare per il richiamato articolo 67 nei condomìni con più di 60 condòmini ciascun condominio (facente parte del complesso supercondominiale) deve designare con la maggioranza di 666/1000 oltre a quella degli intervenuti il proprio rappresentante per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell’amministratore.
La più recente pronuncia
In tale contesto il Tribunale di Milano, sentenza 1257 in data 9 febbraio 2021 , ha chiarito che all’assemblea di supercondominio avente ad oggetto la nomina dell’amministratore e la gestione ordinaria, (tra cui la nomina dei consiglieri), devono partecipare soltanto i rappresentanti (e non tutti i condòmini). Quando viceversa si discute di gestione/manutenzione straordinaria del supercondominio – come per esempio nel caso di approvazione di nuove tabelle millesimali – è necessaria la convocazione di tutti i condòmini (e non dei soli rappresentanti). L’assemblea che violi tali princìpi deve ritenersi nulla (per illegittima composizione del collegio) e non soltanto annullabile.
